La legge Finanziaria per il 2007 ha previsto l’applicazione del meccanismo della c.d. inversione contabile o reverse charge alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative, nonché dei loro componenti ed accessori, e di personal computer e dei loro componenti ed accessori. L’operatività del “reverse charge” per le cessioni predette è stata però subordinata alla preventiva autorizzazione degli organi comunitari. Con Decisione di esecuzione del Consiglio del 22.11.2010, n. 2010/710/UE, l’Italia è stata autorizzata, in deroga al principio di carattere generale secondo cui debitore d’imposta nei confronti dell’Erario, ai fini IVA, è il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, a designare quale debitore dell’IVA il soggetto passivo destinatario della cessione dei seguenti beni:
a) telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;
b) dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.
Ambito di applicazione:
Cellulari
Telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo.
Componenti personal computer
Componenti di personal computer cui possono ricondursi i concetti di “dispositivi a circuito integrato” quali microprocessori e unità centrali di elaborazione” nelle fasi della filiera produttiva, prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.
Aspetti operativi del Reverse Charge:
Per il Cedente:
Il cedente dei beni in argomento è tenuto ad emettere fattura senza addebito d’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 21 e seguenti del D.P.R. 633/1972 e con l’indicazione della norma che prevede l’applicazione del reverse charge. Art. 17, c. 6, lett. b) [cellulari] e lett. c) [computer] D.P.R. 633/1972
Per il Destinatario della cessione:
- Il destinatario della cessione, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato, è obbligato all’assolvimento dell’imposta, in luogo del cedente.
- Pertanto, il committente dovrà:
- integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta;
- annotare la fattura nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.
- annotare la fattura, ai fini della detrazione, anche nel registro degli acquisti.
Decorrenza:
Cessioni:
il meccanismo dell’inversione contabile si rende applicabile alle cessioni effettuate a partire dal 1.04.2011.
Dichiarazione dei redditi:
Nella dichiarazione Modello Unico 2012 e nella dichiarazione annuale IVA 2012 saranno previsti dei campi specifici nei quali dare evidenza delle operazioni attive e passive aventi ad oggetto i beni in argomento.